giovedì 15 ottobre 2009

RICORSI TRIBUTARI? NON E' L'UNICA SOLUZIONE!
Da tempo i cittadini proprietari di immobili (terreni e fabbricati) compresi nei confini di competenza dei Consorzi di Bonifica stanno ricevendo avvisi di pagamento e successivamente cartelle esattoriali relativi al tributo consortile che il consorziato è tenuto a pagare sulla proprietà a fronte di un beneficio diretto e specifico ricavato dall'attività di manutenzione svolta del Consorzio. Detto tributo di bonifica è calcolato come una semplice percentuale della rendita catastale degli immobili che, di fatto, trasforma il "contributo di bonifica" in una "imposta" di tipo erariale come l'IRPEF o l'ICI, illegittima perché contraria alla legge (R.D. 215/33) ed ingiusta perché senza alcun rapporto con i benefici arrecati (art. 12 L.R. n.4/2003). In pratica, anche se la giurisprudenza la differenzia dagli altri tributi, si tratta di una ulteriore tassa sulla proprietà.
Dopo anni di ingiuste tassazioni, i cittadini si sono stufati di essere trattati ancora una volta come “polli da spennare” e si sono chiesti : ma quali attività i Consorzi svolgono sul territorio quando basta una pioggia di breve intensità per allagare strade e far sondare i pochi canali esistenti? La risposta nasce spontanea: le proprietà ricadenti nei Consorzi di Bonifica non ricevono alcun beneficio o vantaggio dalla inesistente e precaria attività svolta dai Consorzi, ma incassano solo danni e disagi.
Tutto ciò ha spinto numerosi cittadini ad opporsi al pagamento del tributo consortile mediante ricorso alle competenti Commissioni Tributarie che dovranno decidere in merito.
I primi segnali sono positivi e la battaglia sta continuando nelle sedi opportune, anche tramite la costituzione di comitati civici di difesa del cittadino.
La Regione Campania però deve fare la sua parte, in quanto in questi anni non ha eseguito indagine su tutto il territorio di competenza del Consorzio per verificare lo stato della rete scolante esistente e le effettive opere di manutenzione eseguite dal Consorzio.
L’appello che con il presente documento si vuole promuovere è appunto rivolto in primo luogo alla Regione Campania e poi agli Amministratori Locali sia di livello Provinciale che Comunale per sensibilizzare gli stessi alla soluzione della problematica sopra esposta ed in particolare evidenziare l’illegittimità compiuta del Consorzio di Bonifica chiedendo agli organi preposti (Presidente della Giunta ed Assessore competente)
“per quale ragione ed in base a quale supporto normativo i Consorzi di Bonifica ancora oggi tentano di giustificare la richiesta del contributo consortile in ragione di una non identificata e non identificabile generica bonifica integrale”.
Pertanto facciamo appello affinché gli organi competenti, preso atto di quanto sopra, procedano;
ad effettuare una indagine su tutto il territorio di competenza dei Consorzi per verificare lo stato della rete scolante esistente e le effettive opere di manutenzione eseguite dai Consorzi;
ad adottare tutte le iniziative necessarie alla immediata sospensione dell’esazione dei ruoli di contribuenza consortile emessi dai Consorzi che dalla verifica risulteranno inadempienti;
Equa riparametrazione delle tariffe in base agli effettivi benefici delle bonifiche. In questo senso e per tali finaltà viene costituito un "Comitato Civico denominato Solofra Libera Città" che già protagonista nella battaglia contro le bollette della di fognatura e depurazione, si occuperà di promuovere ricorsi e formulare proposte per migliorare i serivizi ai cittadini mediante una difesa attiva dei propri diritti. Ilcomitato si renderà promotore della costituzione
di una consulta Regionale sull’Ambiente con i Movimenti e le Associazioni presenti sul territorio al fine di dotarsi di un “Piano Regionale di cura ambientale e riassetto del territorio" partecipato che verifichi le opere in corso e che integri, li dove necessario, quelle in fase di programmazione di bonifica integrale e disinquinamento
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venerdì 25 settembre 2009

MULTE: E' CONDONO!
Semaforo verde per la manovra anticrisi e per il condono sulle multe per violazioni del Codice della Strada. Il condono prevede il pagamento della multa iniziale più un 4% e riguarda tutte le contravvenzioni elevate fino al 31 dicembre 2004. Il provvedimento si giustifica in previsione del rischio che molte di queste, scaduti i cinque anni, cadrebbero in prescrizione.
Secondo il
Sole 24 Ore, una multa su tre non porta un euro nelle casse del Comune che l’ha elevata. I municipi italiani, dunque, dovrebbero ancora incassare relativamente al periodo 2005/2007 ben 2,65 miliardi di euro che si vanno ad aggiungere a 1,4 miliardi di euro del periodo 2000/2004. A Roma, addiruttura solo una multa su due viene riscossa e, nel quinquennio 2000/2004, la somma condonabile ammonterebbe a oltre 300 milioni di euro.
Nella Capitale è tutto predisposto per far partire le comunicazioni ai cittadini. La Gerit Equitalia inviera’ a breve un avviso agli interessati. Nella comunicazione verrà spiegato che si può pagare la contravvenzione senza la mora. L’assessore capitolino al Bilancio, Maurizio Leo, ha fatto sapere che la Gerit “effettuerà un censimento” dei cittadini con multa del 2004 ancora non pagata e che, nel frattempo, ha avviato “la sospensione di tutte le procedure esecutive” (pignoramenti, etc). Ma chi ha pagato le multe entro i termini e senza contestarle, non ci sta. Per non parlare di chi viene “vessato dalle richieste dei Comuni pur avendo già pagato”. Per questi utenti sarebbe necessario un risarcimento attraverso il rimborso della quota versata da parte dei Comuni.
Alcuni utili consigli per contestare una multa:
Entro 150 giorni la multa deve essere notificata al proprio domicilio. Oltre tale termine la multa cade in prescrizione. Entro 60 giorni dal ricevimento della notifica la multa, ritenuta giusta, dovrà essere pagata; se ritenuta ingiusta si potrà presentare ricorso. Il ricorso, con relativa documentazione, va presentato al Prefetto o al Giudice di Pace. Nel caso di presentazione del ricorso al Prefetto, se la multa è confermata, la sanzione raddoppia.
Nel ricorso presentato è opportuno richiedere di essere ascoltati in modo da poter esporre in prima persona le motivazioni del ricorso stesso ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada. Il non accoglimento della richiesta (assenza di risposta) può essere motivo per invalidare la sanzione.
Sulla lettera di notifica deve essere presente il nome del Responsabile del procedimento (art. 5 §3 legge 241/1990 sulla Trasparenza degli atti amministrativi). In caso contrario si può richiedere l’annullamento della sanzione. Trascorsi 30 giorni senza ricevere risposta a tale richiesta, sarà possibile sporgere denuncia per omissione di atti d’ufficio.

martedì 8 settembre 2009

Pubblichiamo di seguito il testo integrale della contestazione/diffida inoltrata alla Società di servizi Irno Service S.p.a., al fine di renderla diponibile agli utenti che volessero inoltrarla e così rendere più efficace l'azione che si è intrapresi nei confronti di un ente che secondo il nostro modesto parere poteva gestire sicuramente meglio gli interessi della comunità. Si precisa che siamo ancora in una fase stragiudiziale e che la nostra azione si svilupperà ai vari livelli per tutelare l'interesse degli utenti e possibilmente ottenere un miglioramento del servizio per la comunità, al di là dei risutati giuridici auspicabili.

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Raccomandata A.R.


Spett.le Irno Service S.p.a.
Via della Fortuna, 24
83029 Solfora (AV)

e p.c. Spett.le Equitalia Polis S.p.a.
Agente della Riscossione di Avellino
Via Moccia n° 68
83100 Avellino

Comune di Solofra
In persona del Sindaco p.t.

Comando della Guardia di Finanza
Solofra

Comando Carabinieri
Solofra


Oggetto: Vostra richiesta di pagamento a mezzo Racc. A.r. delle fatture Irno Service S.p.a. – avviso ex art. 1219 del Codice Civile.

I sottoscritti .................................................................., nel riscontrare la vostra di cui all’oggetto ne contestano integralmente il contenuto per i seguenti motivi in fatto e diritto:

1) gli scriventi lamentano preliminarmente il disagio arrecato a loro e alle loro famiglie a seguito delle reiterate vostre richieste di pagamento, che rivelatisi in un primo momento del tutto erronee nella quantificazione e imputazione come da voi stessi pubblicamente dichiarato e successivamente comunicato, ha costretto gli stessi a recarsi diverse volte presso gli sportelli della Irno Service S.p.a. oltre che al Comune o alla Equitalia S.p.a., del che provvederemo ad inoltrare ricorso presso le autorità competenti onde ottenere il risarcimento di ogni danno ivi compreso quello esistenziale.

2) le fatture emesse, ma in molti casi, mai pervenute ai sottoscritti in quanto recapitate spesso a mani da vostri incaricati a contratto o comunque con un servizio di recapito che non ha utilizzato nemmeno i normali criteri impiegati dalle Poste Italiane, non consentono e il materiale possesso dei documenti fiscali e una chiara esposizione all’utente di come le tariffe siano state determinate o se alla base di esse vi sia un regolare deliberato dell’amministrazione comunale (che si ricorda è la vostra maggiore azionista) come previsto per legge. Di più la fatturazione per depurazione e quella per fognatura o idrica avveniva separatamente senza alcuna logica o criterio di collegamento nel calcolo delle tariffe, sicchè se ne contesta la totale illegittimità ed inesigibilità.

3) La vostra stessa richiesta ex art. 1219 C.c., vaga e fumosa, non contiene alcuna specificazione e/o distinzione tra i diversi titoli di imputazione a pagamento delle varie tariffe oltre a prevedere (anche l’ultima richiesta) voci di spesa non dovute, come le spese di redazione o un fantomatico “recupero spese”, che semmai potrebbe richiedere la Equitalia Polis S.p.a., ma solo in fase di riscossione e a titolo di aggio. Non si capisce infatti come la Irno Service S.p.a. possa intimare il pagamento di quanto presuntivamente dovuto “minacciando” fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti coattivi e quant’altro. Ciò costituisce una palese violazione dei diritti dell’utente-consumatore suscettibile di risarcimento del danno, tanto più che le vostre missive sono datate 14.08.2009 e recapitate appena dopo la metà di agosto c.a., provocando ulteriori danni e disagi agli scriventi.

4) Va ancora rimarcato come molte fatture richieste in pagamento si riferiscono ad anni in cui la depurazione a Solofra non era ancora funzionante o comunque la rete fognaria civica non era collegata al depuratore centrale, sicchè vorremmo sommessamente sapere a quale titolo ci viene richiesto un qualsiasi pagamento e comunque da quale periodo decorre o è maturato il vostro diritto alla riscossione della tariffa, dato le recenti pronunce della Corte Costituzionale (Sentenza n° 335 dell’11/10/2008) che ha stabilito che se nel Comune di residenza non sono attivi depuratori per le acque reflue, la quota della bolletta destinata alla depurazione non deve essere pagata dai cittadini.

5) Per quanto innanzi facciamo espressa richiesta di tutta la documentazione amministrativa (delibere comunali, delibere della Irno Service S.p.a.) e contabile (fatture e modalità di determinazione delle tariffe) relativa alle somme richieste, fermo ed impregiudicata la totale inesigibilità di quanto illegittimamente chiesto a titolo di pagamento.


Tanto premesso e ritenuto vi invitiamo e diffidiamo a non porre in essere atti pregiudizievoli dei diritti dei nostri assistiti e comunque a sospendere il recupero coatto delle presunte somme debende. In mancanza ci vedremo costretti ad adire le competenti sedi giudiziarie nonché le associazioni di consumatori e i media per la tutela delle nostre buone ragioni.


Solofra, lì 07.09.2009


Avv. Michele Antonio Giliberti

sabato 5 settembre 2009

Sentenza Corte Costituzionale: illegittimità canone di depurazione.

sabato 5 sttembre 2009 Avv. Michele Antonio Giliberti.

La Corte Costituzionale con la sentenza n° 335 dell’11/10/2008 ridisegna, il rapporto tra aziende di servizio e consumatori. Il Giudizio ha avuto ad oggetto il contestato canone di depurazione, stabilendo il principio, che, se nel Comune di residenza non sono attivi depuratori per le acque reflue, la quota della bolletta destinata alla depurazione non deve essere pagata dai cittadini.

La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità del pagamento della quota di depurazione nelle bollette dell’acqua, a seguito del ricorso presentato da un cittadino contro le somme versate alla azienda di erogazione della fornitura idrica per un servizio non reso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»; ha dichiarato, altresì, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

Nella fattispecie la Corte ha stabilito che la quota in questione richiesta sinora a tutti gli utenti della fornitura idrica, a seguito della sentenza della Cassazione n. 96 del 04/01/2005, non configura una tassa ma il corrispettivo di un servizio il quale, nei casi in cui manchino gli impianti, non viene erogato. Tutto ciò viola l’articolo 3 della Costituzione in quanto discrimina chi paga la tariffa senza ricevere in cambio il servizio. Alla luce della presente pronuncia lo Studio Legale Giliberti & Partners, sin da subito chiederà chiarimenti alla Irno Service S.p.a. di Solofra, in merito al versamento del canone di depurazione, insieme a tutti gli strumenti idonei all’eventuale recupero delle somme ingiustamente versate dagli utenti alla voce quota depurazione e fognature, nei comuni in cui non vi sono i relativi impianti. E' stato attivato un settore dello studio che si occuperà di istruire anche eventuali ricorsi per i danni patrimoniali e non, arrecati ai cittadini per il cattivo funzionamento del servizio di riscossione e imputazione dei pagamenti. Diversi sono i disagi arrecati agli utenti dall'inizio dell'anno, con continue e pressanti richieste di pagamento, dietro front e scarsa competenza degli enti di gestione dei vari servizi (Acqua, gas, depurazione ecc.).

venerdì 4 settembre 2009

TARSU, DEPURAZIONE, FOGNATURA, ACQUA....CITTADINI ORGANIZZATI E' MEGLIO!
Dopo un periodo di sospensione delle pubblicazioni e una rettifica parziale della mission dello studio (un'attenzione particolare viene riservata alle numerose lamentele degli utenti rispetto a riscossioni coatte di tariffe, tasse, sanzioni amministrative e recuperi non dovuti da parte di enti a rilevanza pubblica o a regime ormai quasi privato), ripartiamo con una serie di articoli e notizie per gli utenti e i cittadini, che soprattutto in questo periodo di crisi, avvertono l'esigenza di una tutela maggiore dei propri diritti a tutti i livelli, sia pubblico che privato. Bonifica Agro nocerino sarnese, Tassa per la Depurazione e Fognatura,Tassa di circolazione, Tarsu, ICI, Gas, Acqua, contravvenzioni ecc. diventano un vero e proprio incubo per le famiglie e sopratutto per gli anziani, nel momento in cui questi servizi vengono affidati ad enti a partecipazione comunale (spesso società per azioni con la partecipazione di privati interessati al profitto più che alla efficienza del servizio, o a favorire assunzioni clientelari al di fuor della Pubblica Amministrazione) non preparati ad una gestione efficiente ed efficace del servizio. Ricorsi in commissione tributaria, ricorsi in via di autotutela agli enti di gestione, ricorsi al Giudice di Pace, inseriti nell'ambito di un'azione più ampia di tutela del cittadino, che attravero una maggiore sensibilizzazione sembra rendersi conto della necessità di forme più organizzate di collaborazione (quali comitati, associazioni e gruppi di lavoro), possono sicuramente garantire una tutela più efficace dei diritti violati. Importanti in questo senso le ultime pronunce della Cassazione o della Corte costituzionale in materia, che fanno finalmente chiarezza su alcuni aspetti delle tariffe che a vario titolo questi enti applicano ai cittadini-utenti (spesso in modo illegittimo in quanto contenenti voci illegittime o non dovute).
Avv. Michele Antonio Giliberti

LA TARSU NON E' ASSOGGETTABILE AD IVA
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è il tributo che i Comuni applicano sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine i rifiuti.
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito chel’IVA del 10%, normalmente addebitata sulle bollette della tassa sui rifiuti, è illegittima. La Corte di Cassazione, allineandosi con l’orientamento degli altri Paesi dell’Unione europea, ha stabilito che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, è una tassa e non una tariffa e pertanto non è addebitabile l’IVA.
Tale importante decisione si traduce nella facoltà per i contribuenti di richiedere ai Comuni impositori la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di imposta sul valore aggiunto (Iva) sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti negli ultimi dieci anni.
Procedura di ricorso e rimborso IVA
Con in mano la prova del pagamento negli ultimi dieci anni della Tarsu sulla quale è stata calcolata la voce Iva al 10% , potrete richiederne il rimborso. Inizialmente è sufficiente, anche con l’aiuto di un legale di fiducia, diffidare l’amministrazione comunale a tale adempimento.

mercoledì 17 ottobre 2007

UN PRINCIPIO PERICOLOSO!


MASSIMA

Occupazione abusiva di case popolari – stato di necessità – diritto all’abitazione – insussistenza [art. 54 c.p.; art. 2 Cost.]
Non si configura il reato di occupazione abusiva di case popolari se il fatto è commesso in stato di necessità.
Il “danno grave alla persona”, necessario per la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 54 c.p., si verifica non solo nel caso di lesioni dirette della vita o dell’integrità fisica del soggetto, ma anche nel caso di lesioni indirette: la mancanza di un alloggio costituisce un’ipotesi di lesione indiretta dell’integrità fisica, poiché il diritto di abitazione rappresenta un diritto primario della persona ex art. 2 della Cost
..



Commento dello Studio Legale Giliberti & Partners: La Suprema Corte introduce un principio senz'altro lodevole dal punto di vista sociale ed umano ma incontrovertibilmente pericoloso dal punto di vista della tutela dell'ordine pubblico. In questa pronuncia della cassazione si da prevalenza al diritto di abitazione in quanto di rilevanza costituzionale, anche se a parere dello scivente l'art. 2 Cost. parla genericamente di "diritti inviolabili dell'uomo" facendo riferimento "all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Appare chiaro il ricorso ad un'interpretazione estensiva della norma costituzionale che però va contro un orientamento consolidato secondo il quale "lo stato di bisogno può essere valutato ai fini della quantificazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche, ma non legittima l'applicazione dell'esimente dello stato di necessità (sez. IV 85/169364), per la cui sussistenza si richiede un rigoroso rapporto tra l'azione e l'inevitabilità del pericolo di un danno grave alla persona, in quanto non è lecito sopperire allo stato di bisogno mediante commissioni di reato" .




SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
Sentenza 27 giugno – 26 settembre 2007, n. 35580
(Presidente Morelli – Relatore Zappia)
Motivi della decisione


Con sentenza del 4.2.2005 il Tribunale di Roma condannava D. G., concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 600,00 di multa, avendola ritenuta responsabile del reato di occupazione abusiva di immobile di proprietà dell'Iacp.Con sentenza dell'1.12.2006 la Corte di Appello di Roma confermava la decisione impugnata.Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, co. 1, lett. d) ed e), c.p.p. rilevando la mancanza di motivazione in ordine al primo e terzo motivo dell'appello proposto, nonché il carattere solo apparente di tale motivazione in relazione alle questioni di merito poste; e rileva altresì la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 603 c.p.p.Osserva in particolare la ricorrente che la Corte di Appello aveva escluso lo stato di necessità dedotto da essa imputata in relazione alla contestata occupazione di immobile, senza svolgere alcuna indagine specifica in ordine alle effettive condizioni dell'imputata, alla esigenza di tutela del figlio minore, alla minaccia dell'integrità fisica degli stessi, al carattere assolutamente transitorio del ricorso ai servizi sociali; e rileva inoltre che la Corte suddetta non aveva assolutamente motivato in ordine al mancato accoglimento della richiesta di nuova audizione della teste Pozzi Rita (operante di P.G,. che aveva effettuato il sopralluogo), che avrebbe consentito un esame esaustivo della fattispecie concreta. Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p. rilevando la inconsistenza della motivazione in ordine alla non applicazione dell'art. 54 c.p., quantomeno in relazione all'art. 59 dello stesso codice.In particolare rileva la ricorrente che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato la sussistenza dello stato di necessità, rilevante non solo con riferimento al diritto all'abitazione ma anche con riferimento al diritto alla salvaguardia della salute del figlio, diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, non potendosi omettere di evidenziare che lo stato di pericolo per la ricorrente e per il proprio figlio non era imputabile ad una condotta alla stessa riferibile, non era altrimenti evitabile non avendo l'interessata alcuna possibilità di rivolgersi al mercato libero degli alloggi, e che il fatto commesso era proporzionato al pericolo che lo stesso era destinato scongiurare. Ed ha quindi concluso evidenziando che, se pur nel caso di specie la sussistenza dello stato di necessità non poteva essere affermata con obiettiva certezza stante la carenza nell'istruttoria dibattimentale, tuttavia non poteva nemmeno essere ragionevolmente esclusa, di talché si imponeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.Il ricorso è fondato.Sul punto ritiene il Collegio di dover innanzi tutto evidenziare che, ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., rientrano nel concetto di "danno grave alla persona" non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'art. 2 della Costituzione; e pertanto rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, fra i quali deve essere ricompresso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona.Tale interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona fa sì peraltro, siccome evidenziato da questa Corte (Cass. sez. II, 19.3.2003 n. 24290), che "più attenta e penetrante deve essere l'indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa - necessità e inevitabilità - non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate".Nel caso di specie è stata per contro totalmente omessa qualsiasi indagine sia al fine di verificare le effettive condizioni dell'imputata, l'esigenza di tutela del figlio minore, la minaccia dell'integrità fisica degli stessi, sia al fine di verificare la sussistenza sotto il profilo obiettivo dei requisiti delle necessità ed inevitabilità che, unitamente agli altri elementi richiesti dall'art. 54 c.p., consentono di ritenere la sussistenza dell'esimente in parola.Alla stregua di quanto sopra si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza, rimanendo in tale pronuncia assorbiti gli ulteriori rilievi sollevati dalla ricorrente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

martedì 2 ottobre 2007

CASSAZIONE: RISCHIA LA CELLA CHI NON SI FERMA AL POSTO DI BLOCCO

(AGI) - Roma, 1 ott. - Puo' finire in carcere per resistenza a pubblico ufficiale chi non si ferma a un posto di blocco dei Carabinieri e, in sella ad un motorino, si da' alla fuga ad alta velocita' per non essere raggiunto dalle Forze dell'ordine. Lo sottolinea la Cassazione, annullando con rinvio una sentenza pronunciata nel 2005 dal Gip del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un ragazzo all'epoca ventenne "perche' il fatto non sussiste". L'imputato era accusato di non aver ottemperato, mentre era alla guida del suo ciclomotore, all'alt intimatogli dai Carabinieri con la paletta d'ordinanza. Il ragazzo, secondo l'accusa, era poi fuggito "ad altissima velocita' per le strade strette del centro storico, ponendo cosi' in pericolo l'incolumita' dei militari e degli utenti della strada". Il giudice per le indagini preliminari aveva invece ritenuto non ravvisabili in tale condotta gli estremi della resistenza, dato che l'imputato non aveva messo in atto, a suo parere, alcuna "attivita' minacciosa o violenta" nei confronti dei militari. Il reato, secondo il giudice, sarebbe stato ravvisabile se, invece, il ragazzo "per forzare il posto di blocco, avesse diretto il veicolo contro i Carabinieri che intendevano fermarlo". Contro tale decisione aveva proposto ricorso il procuratore della Repubblica del capoluogo siciliano, secondo il quale il reato di resistenza, per essere configurabile, non richiede che la violenza o la minaccia sia necessariamente diretta contro il pubblico ufficiale. Dello stesso parere la Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.35826) che ha ritenuto fondato il ricorso del procuratore. "Ad integrare l'elemento materiale del delitto in esame - spiegano gli Ermellini - e' sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che puo' essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende ogni comportamento idoneo ad impedire, a ostacolare o a frustrare l'esplicazione della pubblica funzione". .